Operatori economici in cerca di certezze sulle implicazioni pratiche dell'articolo 62 della legge 27/2012. Infatti, le nuove regole sui contratti agroalimentari sono entrate in vigore il 24 ottobre scorso e si applicano a tutti i contratti stipulati dopo quella data. E questo nonostante le associazioni di categoria avessero sperato fino all'ultimo in uno slittamento dell'entrata in vigore della norma (che non vi è stato) e si affidino ora a un promesso incontro con il ministro delle Politiche agricole Mario Catania per rappresentargli le difficoltà legate a un modus operandi del tutto nuovo rispetto a un passato in cui gli accordi erano per la gran parte non scritti e con tempi di pagamento molto più dilatati rispetto a quanto previsto dalla riforma, vale a dire 30 e 60 giorni a seconda che le derrate siano deteriorabili o meno.
Per ora l'incontro non vi è stato e le speranza di proroga sono definitivamente naufragate. Resta dunque da applicare una normativa dai risvolti pratici non semplici da decifrare ma fornita di un munitissimo apparato sanzionatorio. Infatti, per chi contravviene la legge e non rispetta la forma scritta la sanzione – irrogata in ogni caso dal Garante della concorrenza – va da 516 a 3mila euro; per chi, invece, supera i termini di pagamento la sanzione amministrativa va da 500 a 500mila euro e l'entità della sanzione sarà in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
Il decreto attuativo ha fornito alcuni chiarimenti ma – come si può vedere anche dalle domande pervenute al ministero e al sito del Sole 24 Ore che sotto trovano risposta senza valore legale ma utile comunque a orientare le scelte immediate – la casistica con le quali le norme si confrontano è grande. Ad esempio, gli operatori della carne hanno acquisito una certezza interpretativa poco gradita ma che va nella direzione di considerare il prodotto, in ogni forma e condizione si trovi (ad esempio surgelata), da pagare a 30 giorni in quanto "deteriorabile" per legge. Tuttavia dal ministero arriva la precisazione che i prodotti a base di carne (tipo i sughi) si considerano con prevalenza di carne se la sua percentuale raggiunge il 20% del totale, in ottemperanza alle previgenti norme di settore.
Per quel che riguarda, invece, i prodotti ittici, a fare la differenza sarà la dichiarazione del produttore: a seconda che il termine minimo di conservazione sia inferiore o superiore ai 60 giorni li si dovrà pagare al produttore in 30 o 60 giorni. Peraltro rientrano nel raggio di applicazione della norma anche i prodotti dietetici e tutti i tipi di latte, mentre vi sono ancora incertezze applicative sul regime degli alimenti per lattanti e sulla loro deteriorabilità, elemento decisivo per pagarli a 30 o 60 giorni, in quanto la normativa italiana deve fare i conti con una specifica direttiva comunitaria di settore.
In generale ne esce confermata, al di là della formulazione letterale del comma 4 dell'articolo 62, la tesi che i prodotti agricoli sono "deteriorabili" nella misura in cui o sono carne o latte (o derivati); in tutti gli altri casi la durabilità del prodotto (e quindi i termini di pagamento) sono in mano al produttore. Come accade per esempio nel settore vivaistico per le piantine da insalata: sarà il produttore a decidere la durabilità.
Nessun dubbio, invece, per le piante da frutto che ovviamente si pagano a 60 giorni. Inoltre, per quel che riguarda gli animali vivi giunge la conferma che si tratta di prodotti non deteriorabili (pagamento a 60 giorni) mentre rientrano nel raggio di operatività della norma anche tutte le forniture alimentari alla pubblica amministrazione.
giorgio.costa@ilsole24ore.com
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Lo «Sportello»
Il 25 ottobre «Il Sole 24 Ore» ha pubblicato uno "Sportello" con la guida all'applicazione dei nuovi contratti del settore agroalimentare. Oggi le risposte del ministero delle Politiche comunitarie ai quesiti dei lettori
Le regole si applicano ai prodotti e non ai servizi
Pubblichiamo di seguito alcune risposte che il ministero delle Politiche agrarie ha fornito in via informale al Sole 24 Ore relativamente all'interpretazione dell'articolo 62 della legge 27/2012 in materia di contratti su beni agroalimentari. Esse forniscono una prima traccia di lavoro e non hanno valore legale.
La legge vale per i prodotti ma non per i servizi
Per le scuole primarie e secondarie di primo grado, si da in appalto il servizio di ristorazione scolastica ad un raggruppamento temporaneo di imprese. Queste società si occupano dell'acquisto delle derrate, della preparazione e della somministrazione dei pasti presso le varie scuole. Anche in questo caso dobbiamo applicare l'articolo 62 della legge 27/2012?
L'articolo 62 si applica alla cessione dei prodotti, agricoli e alimentari, non ai "servizi". Pertanto occorre verificare cosa dice il contratto con la Rti, in particolare se oggetto del contratto è la cessione di «prodotti alimentari» o l'acquisizione di uno specifico «servizi». In caso di cessione di prodotti alimentari, è necessario applicare la disciplina dell'articolo 62; no nel caso contrario. Si palesa la necessità, dal 24 ottobre scorso, di porre attenzione nella determinazione dell'oggetto dei contratti, specificando la «natura e/o oggetto» del contratto alla luce dell'articolo 62.
I mangimi per animali si pagano in 60 giorni
I mangimi per animali, in particolare i mangimi per animali da compagnia (cosiddetto pet food) sono compresi nella disciplina dell'articolo 62? Sono ricompresi in quanto l'Allegato I dell'articolo 38 del Tfue (richiamato dall'articolo 2 del Dm) menziona espressamente gli «alimenti preparati per gli animali» nell'ambito dei prodotti agricoli? L'articolo 2 del Regolamento 178/2002 esclude esplicitamente i "mangimi" dalla nozione di alimento?
I mangimi per animali sono compresi tra i "prodotti agricoli" di cui all'articolo 38, allegato I del Tfue al Capitolo 23: «Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali», assieme agli altri prodotti agricoli, alimentari e non (sughero, tabacco, fibre vegetali, eccetera).
Il campo di applicazione del Reg. (Ce)
n. 178/2002 è limitato agli "alimenti", definiti come (articolo 2): «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato a essere
ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani».
Il contratto si perfeziona dove si consegna la merce
Il luogo di perfezionamento del contratto è da intendersi dove si consegna la merce o dove si emette fattura?
La regola generale è che il contratto si conclude nel momento in cui chi ha formulato la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (articolo 1326, Codice civile). Pertanto è da intendersi che il contratto si perfeziona nel momento e nel luogo della consegna della merce quando il documento di trasporto o la fattura deve essere controfirmata dal destinatario nell'apposito spazio «firma del destinatario».
Al cliente italiano si applicano sempre le nuove regole
Se si fattura a clienti italiani con consegna nei Paesi Ue, si applica in ogni caso l'articolo 62?
No, poiché ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto, le disposizioni si applicano alle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana.
Fatture differite, la legge non cambia
L'emissione di fattura differita mensile da inviarsi solo successivamente all'ultima consegna del mese: è possibile?
L'emissione della fattura, in quando documento fiscale, è regolamentato dalla vigente normativa fiscale. In tal senso, l'articolo 62 e il Dm 19 ottobre 2012 non recano alcuna innovazione in tale materia.
Termini di pagamento «stretti» anche per gli enti pubblici
La norma sui termini di pagamento coinvolge anche la pubblica amministrazione (ad esempio per la fornitura di prodotti alimentari, e in particolare deperibili per le mense, eccetera) e quindi anche la Pa sarà tenuta a pagare entro 60 o 30 giorni dal ricevimento della fattura, con consequenziale decorso degli interessi in caso di inadempimento?
Si. La disciplina vigente dell'articolo 62, che recepisce il Dlgs 231/2003, non esclude la pubblica amministrazione.
Integratori a base di erbe nella morsa della legge
Per un'azienda erboristica, che si occupa di produzione di integratori alimentari e distribuzione di prodotti dietetici a base di erbe la cui rete distributiva serve erboristerie, rarmacie e centri estetici autorizzati al commercio di alimenti può concedere pagamenti dilazionati ai cliente fidelizzati e affidabili?
La disciplina vigente non consente la possibilità di derogare ai termini di pagamento, i quali dovranno essere specificati e richiamati o nel contratto quadro o di base, che deve essere redatto in forma scritta, oppure deve trovare esplicitazione nei conseguenti documenti di consegna e di fatturazione.
Vendita contestuale di bovini senza limiti stringenti
La vendita di una partita di bovini a un privato con consegna contestuale della fattura ed il pagamento immediato con assegno bancario può non rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 62 in base all'articolo 1, comma 3 che recita «Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione»?
Si richiama l'attenzione che il comma di riferimento è il comma 4 dell'articolo 1 del Dm 19 ottobre 2012. Il riferimento al comma 3 è sicuramente dovuto in quanto riferito alla precedente versione prima del recepimento del parere del Consiglio di Stato. Tale comma 4 cosi recita:
«4.Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27». Quindi nella fattispecie indicata non si applica la disciplina dell'articolo 62.
Gli animali vivi non sono «deperibili»
I bovini da ingrasso (ristalli), in caso di compravendita, sono considerati tra le "merci deteriorabili" oppure no? I bovini pronti per la macellazione, in caso di compravendita, sono considerati tra le "merci deteriorabili", oppure no?
RTutti gli animali vivi, indipendentemente dal loro stato o dalla loro finalizzazione, sono considerati "non deteriorabili" e quindi da pagare al massimo entro 60 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura da parte dell'acquirente.
L'accordo tra le parti non «aggira» la legge
Nella sostanza laddove ci sia l'accordo delle parti ed in situazione di fatturazione molteplice è possibile derogare ai termini di pagamento?
Non sono possibili deroghe, anche in caso di accordo tra le parti. Ciò andrebbe a discapito delle corrette regole di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".
Le intese di filiera fuori dai paletti
Un'associazione di produttori che non ha conferimenti di bovini può stipulare una "intesa di filiera" con due soggetti, a livello contrattuale e precisamente con un macellatore e un distributore?Ed è considerata efficace ai fini dell'articolo 62?
RSotto il profilo strettamente normativo le intese di filiera sono regolamentate dall'articolo 9 del Dlgs 102/2005. Dalla norma discende che l'intesa di filiera non è un vero e proprio accordo "commerciale". Quindi la risposta non può che essere negativa.
La cessione di dolciumi obbliga ai vincoli
Una azienda che svolge l'attività di commercio, ingrosso/dettaglio, di prodotti alimentari (prima colazione, dolciumi, cacao, tè, caramelle, panettoni, acque minerali, birra, cioccolato eccetera) comprandoli direttamente dalle aziende produttrici e grossisti è tenuta, dal 24 ottobre 2012, a osservare, per le transazioni commerciali (acquisti/vendite), le disposizioni emanate con l'articolo62? Ed è considerata efficace ai fini dell'articolo 62?
RSì, poiché trattasi di cessione di prodotti alimentari, come definiti dall'articolo 2 de Reg. 178/2002 affermativa.
I prodotti dietetici rientrano nell'articolo 62
Il prodotto "integratore alimentare" definito dalla Direttiva 2002/46 del Parlamento europeo e del Consiglio «prodotto alimentare destinato ad integrare la dieta normale» rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 62 della legge 24/3/2012 n. 27? (definizione letteralmente ripresa dal Decreto legislativo 21/5/2004 n. 169)?
RSì, perché ai sensi della direttiva comunitaria e dell'articolo 2 del Reg. 178/2002; anche gli integratori devono essere considerati prodotti alimentari e quindi rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 62.
Gli usi «tolleranti» sono sanzionabili
Nell'ipotesi in cui il fornitore ovvero il produttore agricolo che ha venduto ad un'azienda di trasformazione o di commercio all'ingrosso il proprio prodotto, di sua spontanea volontà, si rivolga per un qualsivoglia motivo non imputabile comunque all'azienda acquirente, ben oltre i 30 giorni o 60 giorni per la riscossione delle proprie fatture (diciamo a fine raccolta nel mese di febbraio avendo da riscuotere ancora fatture di ottobre e novembre), in virtù dell'articolo 62 gli sono dovuti gli interessi visto che l'azienda non ha colpe? e nel frattempo, l'azienda è passibile di sanzioni per non aver pagato nei 30/60 giorni previsti? Qualora il pagamento sia effettuato dopo per esempio 120 giorni ma per volontà del produttore ovvero per un dimostrabile accordo tra le parti acquirenti e venditrice, a posteriori, accertato il pagamento oltre i termini, un organo di controllo può elevare sanzione all'azienda?
L'articolo 62 non consente deroghe, perché ciò avvenendo verrebbero meno le richiamate norme sulla tutela della concorrenza. Gli usi non sono legiferati all'interno della norma. Pertanto, gli interessi di mora e le relative sanzioni possono essere applicate per volontà esplicita delle parti o, in caso di ricorso al giudice ordinario, imposte dallo stesso al fine di rispettare i vincoli ordinamentali, è affermativa.
La «durata» si riferisce sempre ai contratti
Per durata - comma 1 dell'articolo 62 - si intenda la durata del contratto o del prodotto venduto?
Con riferimento alla durata citata nel comma 1 dell'articolo 62 si intende la durata del contratto. Esso costituisce elemento essenziale del contratto, la cui assenza rende nullo il contratto e quindi sanzionabile. Quando riferito al prodotto, il termine da utilizzare è durabilità.
Nelle norme l'indicazione dei prodotti deteriorabili
Il comma 4 dell'articolo 62, in via preliminare, si riferisce ai soli "prodotti alimentari deteriorabili" (ex Regolamento Ce 178/2002). Tenuto conto che lo stesso comma, alle lettere a) e b) richiama anche i prodotti agricoli, sorge il dubbio se è applicabile anche a tutti i prodotti di cui all'articolo 38 allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e non solo a quelli di cui al Regolamento 178/2002.
È corretta tale interpretazione?
Si rileva una apparente contraddittorietà tra il titolo o incipit del comma 4 e il corpo dei commi successivi. A far fede sono i successivi commi, laddove provvedono a dare esplicitazione analitica della volontà del legislatore che procede analiticamente alla definizione delle differenti categorie, indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 4. In tal senso, l'articolo 2 del Dm 19 ottobre 2012 contribuisce a far chiarezza:
«Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
c) prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all'articolo 62, comma 4. La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore».
La durabilità è in mano al produttore
I prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato devono intendersi deteriorabili solo nel caso siano destinati al consumo alimentare umano e non negli altri casi? L'Allegato 1 del
Trattato rientrano nella categoria dei deteriorabili anche se non destinati al consumo alimentare umano?
Il concetto di deteriorabilità è legata alla natura del prodotto e non alla destinazione del prodotto. In ogni caso, ai sensi della lettera c) del comma 1, articolo 2 del Decreto 19 ottobre 2012, «La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore».
Piante orticole, ultima parola al produttore
Le piante (orticole e frutticole) rientrano nei prodotti deteriorabili considerato che l'articolo 62 al comma 4 parla di "prodotti alimentari deteriorabili" mentre il punto 3 fa riferimento a "merci deteriorabili" senza specificare se siano alimentari o meno?
Le piante (orticole e frutticole) rientrano nell'elenco di cui all'allegato I del Tfue. La loro deteriorabilità dipende dalla tipologia e, in molti casi, dalla dichiarazione del produttore. Infatti, se non vi sono dubbi che una piantina di pesco non è deteriorabile (e si paga in 60 gionri) si potrebbe discutere a lungo, ad esempio, sulla qualificazione di una piantiva di lattuga anche in relazione all'utilizzo che se ne fa. E proprio per questo in determinati casi a decidere sarà la dichiarazione del produttore.
I mangimi rispettano il termine di 60 giorni
L'industria mangimistica utilizza quale materia prima per mangimi il latte in polvere. Tenuto conto che tra i prodotti deteriorabili l'articolo 62 al comma 4, lettera d) indica "tutti i tipi di latte", vorremmo sapere: il latte in polvere rientra nella fattispecie "tutti i tipi di latte" ed è perciò da ritenere deteriorabile, oppure, tenuto conto che la sua durabilità è di molto superiore
ai 60 giorni non deve essere considerato deteriorabile?
Tutti i prodotti di cui alla lettera c) e d) del comma 4 dell'articolo 62 sono considerati deteriorabili. Per prodotti a base di carne sono da intendere «tutti i tipi di carne e i loro derivati», siano essi congelati o meno, preparati o meno. Nel caso dei preparati a base di carne la Nomenclatura combinata indica in: 16-preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, dove le preparazioni alimentari sono tali «purché contengano più del 20% in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti». Per "tutti i tipi di latte" (lettera d) sono da intendere, parimenti tutti i tipi di latte e loro derivati e singoli componenti. Al riguardo sono
in corso di approfondimento la natura e l'inclusione o meno degli "alimenti per lattanti", stante la specificità di utilizzo e la relativa Direttiva comunitaria che opera delle "specificazioni" da valutare. Per la lettera c) e d) è palese - sotto un profilo legale- che non può essere adottato un percorso interpretativo che "combini" i disposti di cui alle lettere a)
e b) con le lettere c) e d). Se cosi
fosse stata la volontà del legislatore, infatti, non li avrebbe indicati in
modo specifico.
La carne congelata resta «deteriorabile»
La carne congelata, per l'attuazione del decreto legislativo 231/2002, il ministero dello Sviluppo economico emanò la circolare allegata la quale, a fronte di una interpretazione che vedeva le carni totalmente escluse dall'ambito del provvedimento, le includeva nella lettera c) al fine di evitare l'illogicità di comprendere i prodotti a base di carne e non le carni fresche. Appare tuttavia chiaro che questo rischio, per ciò che attiene l'articolo 62, sia da escludere. Se così non fosse, poiché ha un Tmc in genere superiore ai 60 giorni, rientra comunque nelle previsioni della lettera b) ? b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore
a sessanta giorni.
Quindi il congelamento è una forma di refrigerazione è un trattamento «atto a prolungare la durabilità» della carne fresca (ma anche delle verdure, del pesce, eccetera) «per un periodo superiore a sessanta giorni»?
Per la carne congelata i termini sono a 30 giorni in quanto lo si considera in ogni caso (per le ragioni di cui alla rispsota sopra) un prodotto deteriorabile.
Il latte è sempre al regime di 30 giorni
L'indicazione "tutti i tipi di latte" si riferisce al latte fresco e ad altri prodotti freschi a base di latte con scadenza inferiore a 60 giorni, mentre per i prodotti a base di latte con shelf life superiore a 60 giorni (per esempio latte in polvere, latte concentrato zuccherato, latte Uht, eccetera) valgono le condizioni previste per prodotti non deperibili?
RTutti tipi di latte sono prodotti deteriorabili. Si richiama l'attenzione sulla necessità di utilizzare il termine "deteriorabile" e non "deperibile". Al riguardo sono in corso di approfondimento la natura e l'inclusione o meno degli "alimenti per lattanti", stante la specificità di utilizzo e la relativa Direttiva comunitaria che opera delle "specificazioni" da valutare.
La tentata vendita non sfugge alle norme
Vendendo principalmente con documenti di tentata vendita, riportanti i dati essenziali dell'articolo 3 del Decreto applicativo l'obbligo di contratto si assolve con la firma del cliente, il pagamento e il ricevimento della merce a cui seguirà fattura?
RSi richiama il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 62 dove sono enunciati i 6 elementi costituitivi e obbligatori del contratto:
1. la durata,
2. le quantità
3. le caratteristiche del prodotto venduto,
4. il prezzo,
5. le modalità di consegna
6. le modalità di pagamento.
Elementi che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 del Decreto applicativo - recante elementi di flessibilità applicativa - devono trovarsi - complessivamente - esplicitati nelle diverse forme di gestione della cessione: a) contratti di cessione dei prodotti;
b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
c) ordini di acquisto.
Nessuna deroga di prodotto
Nei casi di vendita di prodotti quali il caffè ai bar, ovvero i prodotti caseari alla bottega od altre situazioni similari sarebbe possibile derogare alle disposizioni con il consenso di entrambe le parti?
No. L'articolo 62 non concede deroghe di prodotto ma solo ad alcune cessioni di prodotti che avvengono tra categorie di produttori agricoli.
Fatture diversificate con prodotti «misti»
Se si forniscono ai clienti prodotti con scadenza inferiore a 60 giorni e contestualmente prodotti con scadenza superiore ai 60 giorni. si deve per forza emettere distinte fatture come previsto dall'articolo 5 comma 2 del decreto
attuativo o si può emettere un'unica fattura adeguando i relativi termini di pagamento
(ad esempio, portando tutti i termini a 30 ovvero a 60)?
Si devono emettere fatture separate a seconda della tipologia del prodotto.
01 novembre 2012