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La quota fissa per lo Stato complica il conguaglio

Luigi Lovecchio

La rata di acconto Imu di giugno è stata versata con le aliquote e la detrazione di base, mentre il calcolo del dovuto effettivo si esegue in sede di saldo. La maggiore difficoltà per i contribuenti è rappresentata dalla conoscibilità delle delibere comunali: il termine per approvare le misure dell'Imu era fissato al 31 ottobre scorso e per la pubblicazione delle delibere vi sono 30 giorni di tempo; non è difficile, allora, comprendere come vi possano essere difficoltà per la scadenza del 17 dicembre. Uno dei sistemi più veloci è quello di consultare il sito internet del Comune o, in alternativa, di rivolgersi all'ufficio tributi.
Il procedimento di calcolo del saldo consiste nel determinare l'importo dovuto per tutto il 2012 in base all'aliquota decisa dal Comune, e nel sottrarre da tale importo l'ammontare versato in acconto a giugno.
La complicazione è che – di norma – il contribuente deve suddividere il saldo tra quota comunale e quota statale, utilizzando due righi diversi del modello F24 e due diversi codici tributo (ad esempio 3918 per la quota comunale e 3919 per quella statale su una casa affittata). La quota comunale è variabile in ragione delle decisioni adottate a livello locale, la quota erariale rimane sempre fissa: quest'ultima è infatti pari allo 0,38% dell'imponibile Imu su base annua. Quindi, al momento del saldo, la quota statale sarà sempre lo 0,19%, mentre quella comunale risulterà per differenza.
In alcuni casi, tutta l'Imu va versata al Comune, senza quota statale. Poiché questo semplifica decisamente le cose, è importante individuare bene queste situazioni. In particolare, si tratta:
1 dell'abitazione principale e relative pertinenze;
2 delle fattispecie di assimilazione all'abitazione principale eventualmente deliberate dal Comune (unità immobiliari non locate appartenenti a anziani o disabili residenti in istituti di ricovero ovvero a cittadini italiani residenti al l'estero);
3 degli immobili degli Iacp;
4 degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
5 degli immobili in proprietà dei Comuni ubicati sul loro territorio;
6 dei fabbricati rurali strumentali.
Una prima difficoltà si riscontra nelle ipotesi in cui il Comune abbia deciso l'assimilazione al l'abitazione principale in ritardo rispetto alla scadenza della prima rata. In tale eventualità, il contribuente avrà pagato a giugno anche la quota di imposta erariale che, a consuntivo, risulta non più dovuta. Occorrerà pertanto presentare un'istanza di rettifica del codice tributo all'ufficio locale del l'agenzia delle Entrate, e per conoscenza al Comune, allo scopo di imputare all'imposta comunale la somma versata con il codice del l'imposta erariale. È infine evidente che tutto l'importo dovuto a titolo di saldo dovrà essere versato con il codice dell'imposta comunale (in questo caso, 3912).
Una situazione analoga si verifica nell'ipotesi in cui il Comune abbia deliberato una aliquota ridotta per determinate fattispecie. Si faccia l'esempio dell'aliquota minima dello 0,4% per gli immobili locati con contratti a canone concordato. A giugno si sarà versato, fatto 100 l'imponibile teorico, 0,19 a titolo di imposta erariale e 0,19 a titolo di imposta comunale. Il totale dell'anno è pari a 0,38 per lo Stato e a 0,02 per il Comune. Il pagamento effettivo da eseguire a dicembre deve essere dunque di 0,02 residui, interamente a titolo di imposta erariale. Inoltre, è evidente che una parte di quello che è stato versato in acconto a titolo di imposta comunale deve essere imputato a titolo di imposta erariale. Ciò sarà possibile, sempre presentando una istanza di correzione di codice tributo all'agenzia delle Entrate.
Non è difficile tuttavia immaginare che spesso i contribuenti provvederanno a versare il residuo dovuto, senza preoccuparsi della corretta imputazione di quanto pagato in acconto. Vi è da ritenere che in tale eventualità non possano essere comminate sanzioni di sorta e si dovrà provvedere ad aggiustamenti contabili tra il Comune e lo Stato, sulla base dei conteggi corretti.
Un'altra possibilità è che a saldo risulti un credito d'imposta. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, qualora il Comune abbia deliberato una detrazione fortemente maggiorata per l'abitazione principale, di cui l'interessato non ha potuto tener conto in sede di acconto. Si ritiene che il credito, con una apposita istanza presentata al Comune, potrà essere richiesto a rimborso ovvero computato in detrazione dall'Imu dovuta per il 2013.
Ipotizzando la sussistenza di un credito che afferisca sia all'imposta comunale che a quella statale, l'eventuale domanda di rimborso dovrà essere presentata al Comune, in linea di principio, per l'intero importo vantato. Nulla è però previsto su chi debba provvedere concretamente alla restituzione delle somme dovute a titolo di imposta erariale. Sul punto, saranno necessarie delle istruzioni dettagliate da parte delle Finanze.
Con il saldo debutta infine il bollettino postale di pagamento del l'Imu. Sarà quindi possibile effettuare il versamento sia con il modello F24, sia con il nuovo bollettino postale, al momento in attesa di pubblicazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
GLI ESEMPI
a cura di Luciano De Vico

L'ABITAZIONE PRINCIPALE AD ALIQUOTA MAGGIORATA

Alloggio di medie dimensioni (3 vani catastali) in zona centrale a Torino, con una rendita di 836,66 euro. Utilizzato come abitazione principale. Il proprietario ha un figlio piccolo, che fa salire da 200 a 250 euro la detrazione. Il proprietario ha scelto di pagare l'acconto in due rate, a giugno e settembre, con l'aliquota base allo 0,4 per cento. Per il saldo va usata l'aliquota comunale dello 0,575 per cento. Tutta l'imposta va al Comune (codice tributo 3912).
1° ACCONTO 104 euro
2° ACCONTO 104 euro
SALDO IMU 350 euro

L'ABITAZIONE PRINCIPALE CON LA DETRAZIONE EXTRA



Grande appartamento (7 vani catastali) in zona semicentrale a Bari, con una rendita di 935,24 euro. Posseduto e usato come abitazione principale da un pensionato. L'acconto è stato pagato con l'aliquota base dello 0,4% e la detrazione di 200 euro. Per il saldo si applicano le regole comunali: aliquota sempre allo 0,4% e detrazione maggiorata di 150 euro perché il proprietario ha un reddito inferiore a 50mila euro. Tutta l'imposta va al Comune (codice tributo 3912).
ACCONTO 214 euro
SALDO 64 euro

LA SECONDA CASA SFITTA

Alloggio sfitto (3,5 vani catastali) in zona periferica a Firenze, con una rendita catastale di 515,17 euro. Tenuto a disposizione del proprietario. L'acconto è stato pagato con l'aliquota base dello 0,76% dividendo a metà il gettito tra Comune e Stato (codici tributo 3918 e 3919). Per il saldo si applica l'aliquota dell'1,06% decisa dal Comune e il gettito va diviso tra quota statale (0,38% su base annua) e comunale (il resto dell'imposta).
ACCONTO 328 euro
SALDO 588 euro

IL NEGOZIO UTILIZZATO DAL TITOLARE

Negozio in centro a Milano (80 metri quadrati), con una rendita catastale di 2.313,73 euro. Il locale è posseduto e utilizzato direttamente dal titolare. L'acconto è stato pagato con l'aliquota base dello 0,76% dividendo a metà il gettito tra Comune e Stato (codici tributo 3918 e 3919). Per il saldo si applica l'aliquota dello 0,87% decisa dal Comune per queste situazioni e il gettito va diviso tra la quota statale (0,38% su base annua) e la quota comunale.
ACCONTO 508 euro
SALDO 655 euro



LA COMPILAZIONE
a cura di Luciano De Vico
Chi la deve pagare
Sono tenuti al versamento dell'Imu i soggetti passivi del tributo che, di norma, coincidono con il proprietario dell'immobile o con il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi. Nessun obbligo, quindi, per coloro che detengono un immobile in locazione o a titolo di comodato, né tantomeno sui titolari della sola nuda proprietà. Non c'è inoltre soggettività passiva per il periodo antecedente alla compravendita di un fabbricato, anche se il contratto è stato preceduto da un compromesso registrato.
Tra gli altri soggetti passivi, la legge individua il concessionario di aree demaniali e il locatario per i soli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in leasing. In quest'ultimo caso, l'obbligo di versamento vale per tutta la durata del contratto di leasing, a partire dalla data di stipula.
Come si compila il modello F24
Per pagare l'Imu con il modello F24, si può usare anche il vecchio modello che riporta la dicitura «Sezione Ici», indicando i codici tributo istituiti per l'Imu.
Ogni soggetto passivo è tenuto a effettuare il proprio versamento su un modello a lui intestato, anche se si tratta di coniugi comproprietari.
Nella compilazione del modello bisogna indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio è situato l'immobile, il codice tributo, il numero degli immobili per cui si esegue il versamento, l'anno d'imposta e l'importo da versare. Quest'ultimo va riportato al netto dell'eventuale detrazione, da indicare in una casella in basso a sinistra, rapportata al numero di rate (metà o un terzo). Gli importi da versare devono essere raggruppati in funzione del codice tributo e del codice Comune, ad esempio inserendo nello stesso rigo tre case affittate situate nello stesso Comune. Gli importi vanno arrotondati – fino a 49 cent all'euro inferiore, da 50 cent all'euro superiore – per ogni rigo del modello.
La casella del saldo va sempre barrata, mentre il software delle Entrate prevede la compilazione della rateazione – indicando «0101» – solo per l'abitazione principale.
Per quanto riguarda l'importo minimo da versare, se il Comune non ha deliberato nulla in proposito, vale la regola statale per cui il versamento non è dovuto se l'importo annuo è inferiore a 12 euro.
Se non c'è nulla da versare a saldo, perché le detrazioni o le agevolazioni decise dal Comune azzerano l'imposta, il modello F24 non deve essere presentato.
I codici tributo per l'Imu
3912 – Imu – Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – Comune
3913 – Imu – imposta municipale propria per fabbricati rurali a uso strumentale – Comune
3914 – Imu – imposta municipale propria per i terreni – Comune
3915 – Imu – imposta municipale propria per i terreni – Stato
3916 – Imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Comune
3917 – Imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Stato
3918 – Imu – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune
3919 – Imu – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Stato
3923 – Imu – Interessi da accertamento – Comune
3924 – Imu – Sanzioni da accertamento – Comune
© RIPRODUZIONE RISERVATA

19 novembre 2012

Fonte Banche Dati Sole
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